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Privacy

Privacy e protezione dei dati personali

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy.

Tutte le aziende, imprese, professionisti, enti privati e pubblici ed in generale tutti quelli che trattano i dati personali sono sottoposti alla realizzazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Per dati personali di intende qualsiasi informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificabili, anche indirettamente (nome, cognome, ragione sociale, ecc.).
La corretta applicazione della normativa consente, non solo di adempiere agli obblighi di legge, ma anche di migliorare l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e la qualità dei risultati. Il Codice richiede l’adozione di diverse misure di sicurezza per garantire che i dati trattati siano custoditi e controllati secondo alcune misure minime di sicurezza.

L’ordinamento è molto complesso e presuppone uno studio approfondito dell'azienda su come vengono raccolti, conservati ed utilizzati i dati e presuppone un'alta competenza delle aziende che offrono il servizio di consulenza per la realizzazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Bisogna sapere che la non corretta raccolta, tenuta e trattamento dei dati personali (ivi comprese le e-mail) possono comportare sanzioni penali o, nella "migliore delle ipotesi", amministrative.
La mancata adozione delle misure minime o di quelle idonee può inoltre portare il soggetto cui si riferiscono i dati, e che è stato danneggiato, a chiedere un risarcimento.


Questi in breve i servizi offerti per la gestione della problematica:

• Analisi Iniziale delle effettive necessità.
• Analisi del sistema informatico / Informativo.
• Consulenza per la redazione di tutta la documentazione e del DPS.
• Messa in Sicurezza del sistema Informatico.
• Formazione degli Utenti.
• Assistenza post-vendita.

 




Stralcio del “Documento programmatico sulla sicurezza”.


Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato. Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari


20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.


21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.


22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.


23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.


24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.



(Misure di sicurezza) 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquan-tamila euro. 2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con succes-sivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili


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